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European Accessibility Act (EAA): meno di 150 giorni all’ingresso ufficiale

Mancano ormai meno di 150 giorni all’entrata in vigore del European Accessibility Act (EAA) che entrerà in vigore ufficialmente il 28 Giugno 2025, di seguito i passaggi fondamentali per le aziende italiane che devono conformarsi.

Quadro Temporale

  • 28 giugno 2022: Termine per gli Stati membri di recepire l’EAA nella legislazione nazionale. In Italia, il recepimento è avvenuto con il Decreto Legislativo n. 139 del 10 ottobre 2023.
  • 28 giugno 2025: Data entro cui le aziende devono adeguarsi agli obblighi di accessibilità. Dal 29 giugno 2025, tutti i prodotti e servizi coperti dall’EAA immessi sul mercato (nuovi o aggiornati) devono essere conformi.

Settori e Obblighi Principali

  • Prodotti/servizi interessati:
    • E-commerce, banche, servizi di trasporto, piattaforme digitali (siti web, app), e-book, dispositivi self-service (es. ATM, biglietterie), servizi di comunicazione elettronica.
    • Escluse microimprese, salvo per servizi essenziali come quelli bancari o di e-commerce.
  • Requisiti di accessibilità:
    • Digitale
    • Fisico
    • Informativo

Sanzioni

  • Amministrative: Previste dal Decreto 139/2023, con multe in base alla gravità e alla persistenza della violazione. Le microimprese beneficiano di riduzioni del 50%.
  • Azioni correttive: Obbligo di adeguamento entro un termine stabilito, con possibile sospensione delle attività in caso di mancato rispetto.

Autorità di Controllo

  • AGID (Agenzia per l’Italia Digitale): Verifica l’accessibilità digitale (siti web, app).
  • Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT): Supervisione generale e coordinamento.
  • Autorità locali (es. Camera di Commercio): Controlli su aspetti fisici e territoriali.
  • Rapporti periodici: Le aziende devono presentare autodichiarazioni o documentazione tecnica per dimostrare la conformità.

Passaggi Pratici per le Aziende

Per adeguarsi all’European Accessibility Act (EAA) e garantire la conformità entro il 28 giugno 2025, le aziende devono seguire un percorso strutturato e ben definito. Ecco i passaggi chiave da intraprendere:

  1. Audit di accessibilità: Il primo passo è valutare lo stato attuale dei propri prodotti e servizi. Un’analisi approfondita permette di identificare le aree critiche e le lacune da colmare per rispettare i requisiti di accessibilità.
  2. Formazione del personale: L’accessibilità non è solo una questione tecnica, ma anche culturale. È essenziale formare il personale, dai dirigenti ai dipendenti operativi, sugli standard tecnici (come gli WCAG 2.1) e sulle normative vigenti. Solo un team consapevole può garantire un’implementazione efficace.
  3. Implementazione delle modifiche: Una volta identificate le criticità, è necessario agire concretamente. Questo include l’aggiornamento di siti web, app, dispositivi fisici (come ATM o terminali di pagamento) e qualsiasi altro prodotto o servizio coperto dall’EAA. L’obiettivo è rendere tutto accessibile a tutti, inclusi utenti con disabilità.
  4. Redazione della dichiarazione di accessibilità.

Questi passaggi non sono solo un obbligo legale, ma rappresentano un’opportunità per migliorare l’esperienza degli utenti, ampliare il proprio mercato e rafforzare la reputazione aziendale. Agire ora significa evitare sanzioni, perdite economiche e danni all’immagine del brand.

Note Importanti

  • Responsabilità diretta: Anche i fornitori terzi (es. sviluppatori software) devono garantire la conformità dei loro prodotti.
  • Tutela degli utenti: I cittadini possono segnalare violazioni alle autorità competenti o avviare azioni legali per danni.

Pericolosità Economica per l’Azienda che Non si Mette a Norma

  • Rischio di sanzioni pesanti: Le multe possono essere significative e gravare sulle finanze aziendali.
  • Sospensione delle attività: In caso di mancato adeguamento, l’azienda rischia la sospensione delle operazioni, con conseguente perdita di fatturato e danni reputazionali.
  • Danni reputazionali: La non conformità può ledere l’immagine aziendale, allontanando clienti e partner commerciali.
  • Perdita di opportunità di mercato: Le aziende non conformi rischiano di essere escluse da gare d’appalto o collaborazioni con enti pubblici e grandi aziende che richiedono il rispetto delle normative.

Se la vostra azienda non sa se deve rispettare gli obblighi normativi e cosa fare per adeguarsi, vi inviatiamo a contattarci oggi stesso per una consulenza personalizzata in modo da rispondere al 100% alle richieste dell’European Accessibility Act.

2023, GDPR, News, whistleblowing

Whistleblowing settore privato: tutte le info e la nostra soluzione

WHISTLEBLOWING 2023: LE RICHIESTE NORMATIVE

Il 2023 è l’anno in cui anche in Italia, attraverso il decreto legislativo n.24/2023 si recepisce la direttiva n. 1937/2019 concernente proprio l’introduzione di nuove misure per la protezione dei whistleblowers tanto nel settore pubblico quanto in quello privato e volta ad armonizzare le normative nazionali in ottica di rafforzamento dei principi di trasparenza e responsabilità e di prevenzione dei reati.

La direttiva trova applicazione nei confronti di tutti gli enti privati che abbiano più di 50 dipendenti, indipendentemente dalla natura delle loro attività e, di conseguenza, a prescindere dal fatto che tali enti abbiano adottato modelli organizzativi volti a ridurre il rischio di commissione di reati nell’interesse e a vantaggio dell’Ente – come quelli previsti dal d.lgs. 231/2001 – e con riferimento a qualsiasi violazione di diritto comunitario.

In Italia è ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione) che sarà parte attiva nel ricevere le segnalazioni che non troveranno seguito negli enti privati, che erogherà le sanzioni del caso e che si preoccupa di fornire linee guida per l’applicazione delle norme in oggetto.

Sotto lo schema riassuntivo per il settore privato:

La novità è l’applicazione nei confronti di tutti gli enti privati che abbiano più di 50 dipendenti, indipendentemente dalla natura delle loro attività e, di conseguenza, a prescindere dal fatto che tali enti abbiano adottato modelli organizzativi volti a ridurre il rischio di commissione di reati nell’interesse e a vantaggio dell’Ente – come quelli previsti dal d.lgs. 231/2001 – e con riferimento a qualsiasi violazione di diritto comunitario.

Pertanto, ogni azienda sopra i 50 dipendenti è tenuta a conformarsi alle disposizioni di legge entro il 17 dicembre 2023.

COSA SERVE PER METTERSI A NORMA CON LA LEGGE SUL WHISTLEBLOWING

La legge prevede essenzialmente 2 rami di adeguamento: una parte che risponda ai requisiti di tutela per il segnalatore e, di conseguenza, sia conforme anche alle prescrizioni del GDPR; un’altra parte che preveda l’adozione di strumenti e procedure che permettano l’introduzione in azienda di quel canale interno di segnalazione che è la prima opzione cui si deve rivolgere il segnalante.

Ricordiamo, infatti, che i canali di segnalazione devono essere utilizzati in forma progressiva, nell’ordine segnalazione interna -> segnalazione esterna (ANAC) -> divulgazione pubblica.

Per far ciò è essenziale che l’azienda scelga strumenti adeguati per proteggere il whistleblower da possibili ritorsioni garantendo anonimato, riscontro e protezione da azioni illecite post segnalazione come ad es. licenziamento o sospensione, sanzioni, retrocessioni di grado, discriminazioni.

In seguito alle scelte adeguate dovranno essere messi in atto alcuni adempimenti sulla protezione dei dati, come la valutazione di impatto, aggiornate le informative e il registro del trattamento.

Questo perché il trattamento è considerato di quelli ad alto rischio, pertanto oltre a motivare adeguatamente le scelte fatte, sarà necessario formare adeguatamente il personale che dovrà occuparsi della gestione delle segnalazioni come misura essenziale.

IN COSA POSSIAMO AIUTARVI

Se ancora non avete provveduto a regolarizzare la vostra situazione in ambito di compliance con le prescrizioni del GDPR, è il momento di farlo. Non si può essere considerati conformi con la legge sul whistleblowing se non abbiamo un adeguato livello di accountability con il GDPR. Possiamo seguirvi inoltre anche se siete parzialmente conformi attraverso l’aggiornamento della documentazione già disponibile e guidarvi ovviamente in una redazione di una valutazione di impatto che sia efficace.

Se non avete già scelto un servizio per le segnalazioni interne possiamo offrirvi la nostra soluzione: una soluzione esternalizzata attraverso un motore open source che permette di rispondere alle richieste di legge, differenziando gli accessi e anonimizzandoli fin dall’accesso al sito.

Altro aspetto importante sarà la gestione del personale: da un lato saranno importanti le procedure operative da mettere in gioco e dall’altro le aziende dovranno formare adeguatamente il personale preposto, in modo da creare un flusso di lavoro corretto.

Se non avete ancora effettuato i passi per adeguarvi o non sapete quello che la vostra azienda deve fare, vi invitiamo a contattarci per informazioni su adeguamento, soluzioni e costi.

Best pratices, News, Soluzioni informatiche

PMI a rischio: perché un piano di disaster recovery e un test di sicurezza esterno sono cruciali per proteggere il tuo business

Le PMI sono le imprese che rappresentano il tessuto economico delle nostre comunità. Tuttavia, molte di queste aziende operano senza un piano di disaster recovery e senza eseguire mai un test di sicurezza sui propri sistemi da parte di un esterno. Questo mette a rischio il loro business e la loro reputazione. In questo articolo, spiegheremo perché è importante avere un piano di disaster recovery e come un test di sicurezza può aiutare a proteggere l’azienda.

ISO27001, ISO27002, News, Tech

Nuova ISO 27002:2022

Rilasciata poche ore fa, la nuova versione della ISO 27002:2022 stravolge completamente il rapporto con la 27001, andando di fatto a ridisegnare completamente l’approccio operativo nell’implementazione della norma.

Nella ISO 27001:2013 sono presenti 114 controlli raggruppati in 14 capitoli; nella ISO 27002 sono adesso presenti solamente 4 capitoli e 93 controlli.

Il documento è stravolto nella struttura, alcuni controlli sono stati consolidati, altri rimossi o aggiunti da zero.

I punti più interessanti sono sicuramente quelli legati all’introduzione di specifici punti legati al cloud, ai dati personali ma soprattutto ai controlli legati agli stessi leak di dati all’interno delle organizzazioni.

Con l’introduzione di questi cambiamenti, diventa fondamentale l’integrazione delle nuove linee guida all’interno del proprio sistema di gestione, soprattutto in previsione dei rinnovi e degli audit di sorveglianza da parte degli enti di certificazione.

Per ogni necessità, lo studio della nuova versione della ISO è già in cantiere e siamo pronti a supportarvi nell’integrazione della stessa nelle nuove procedure.

ISO27002 aggiornamento, cosa cambia, modifiche

News

Brexit: il punto sulle conseguenze per la protezione dei dati

Dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito ha lasciato definitivamente l’Unione europea: si è completato il processo cosiddetto di “Brexit”. Quali sono le conseguenze in termini di protezione dati?

Per quanto riguarda i flussi di dati verso il Regno Unito, che è diventato dunque un Paese terzo, bisogna fare riferimento all’Accordo commerciale e di cooperazione stipulato il 30 dicembre 2020 fra Regno Unito e Unione europea. Tale accordo prevede, tra l’altro, che il Regno Unito continui ad applicare il Regolamento europeo sulla protezione dei dati per un ulteriore periodo di massimo 6 mesi (quindi fino al 30 giugno 2021). Di conseguenza, in questo periodo qualsiasi comunicazione di dati personali verso il Regno Unito potrà avvenire secondo le medesime regole valevoli al 31 dicembre 2020 e non sarà considerata un trasferimento di dati verso un paese terzo.

Nel frattempo la Commissione europea e il Governo UK si sono impegnati, sempre in base all’Accordo, a lavorare su reciproche decisioni di adeguatezza che consentano di proseguire i flussi di dati senza interruzioni, anche successivamente al periodo transitorio sopra ricordato. Se così non fosse, si applicheranno tutte le disposizioni del Capo V del GDPR, che richiedono l’esistenza di garanzie adeguate (clausole contrattuali tipo, norme vincolanti d’impresa, accordi amministrativi, certificazioni, codici di condotta) per trasferire dati dall’Ue (più esattamente dal SEE, lo spazio economico europeo) verso un Paese terzo non adeguato, oppure ammettono alcune deroghe in assenza di garanzie adeguate (consenso esplicito dell’interessato, interesse pubblico di uno Stato membro del SEE, ecc.), ma solo in via residuale e secondo un approccio molto restrittivo.

Per quanto riguarda eventuali contenziosi o reclami transfrontalieri in materia di protezione dei dati con titolari o responsabili del trattamento stabiliti nel Regno Unito, dal 1° gennaio 2021 al Regno Unito in quanto Paese terzo non sarà più applicabile il meccanismo dello “sportello unico” (one stop shop) che disciplina questi contenziosi fra i paesi del SEE. In sostanza, le imprese con sede nel Regno Unito non potranno più beneficiare della possibilità di rapportarsi con un’unica Autorità “capofila” (ossia, l’Autorità competente per lo stabilimento principale o unico nel SEE) per i vari obblighi previsti dal Regolamento europeo. Per poter continuare a godere dei benefici dello sportello unico, dovrebbero infatti individuare un nuovo stabilimento principale in uno Stato membro del SEE.

In ogni caso, dal 1° gennaio 2021 i titolari e i responsabili del trattamento con sede nel Regno Unito che siano soggetti all’applicazione del GDPR ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, sono tenuti a designare un “rappresentante” nel SEE a norma dell’articolo 27 sempre del GDPR. Tale rappresentante può essere contattato dalle Autorità di controllo e dalle persone interessate per qualsiasi questione relativa alle attività di trattamento al fine di garantire il rispetto del GDPR. Resta sempre ferma la possibilità per gli interessati che si trovano all’interno nostro Paese – ed i cui dati sono trattati per l’offerta di beni e servizi o per il monitoraggio del loro comportamento da parte di titolari stabiliti nel Regno Unito – di rivolgersi al Garante per la tutela dei loro diritti.

Fonte ufficiale: garanteprivacy.it

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